Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell’emergenza.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera che potrebbero determinare un brusco incremento dei ricoveri urgenti, anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al fine di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche.
Considerati i conseguenti risvolti sull’assistenza ambulatoriale, al fine di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario.
Ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.
SI DISPONE
La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pub- bliche.
La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non dif- feribile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco- logici e per quelli non differibili. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle seguenti attività:
- a) Visite ambulatoriali;
- b) Esami strumentali diagnostici e/o operativi
- c) Day service
- d) Diagnosticalaboratoristica
Sono fatte salve:
- a) Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmaco- terapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post chirurgici)
- b) Le prestazioni di dialisi
- c) Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche
- d) La radioterapia
- e) Le PET-TAC
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f) Le donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n° 638 del 6/03/2020
g) Le prestazioni inerenti al percorso nascita.
Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia
- 5) La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket re- lativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
- 6) Adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture degenziali e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di con- trollo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
- 7) Limitazioni dell’accesso, con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020, come di seguito specificato:
- Accesso contingentato degli accompagnatori agli ospedali: si dispone che l’accesso di parenti ai Presidi Ospedalieri ed a strutture di ospita- lità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), sia limitato, demandando alle Direzioni Sanitarie l’adozione delle misure neces- sarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; durante l’orario di visita, le porte di accesso alle degenze devono essere chiuse. Il per- sonale in servizio deve vigilare sugli accessi, limitandoli ad un solo visitatore per degente. Verrà consentito, fino a nuovo ordine, l’ingresso di una sola persona per ogni degente nella sola fascia ora- ria 18-19. Il rispetto di tale misura è rimessa alle direzioni mediche di presidio, attraverso i direttori delle singole unità operative, even- tualmente anche attraverso il ricorso alla vigilanza ASL
- Accesso agli Ospedali e gestione dei ricoveri programmati e visite ambulatoriali: come sancito dalla nota Dipartimento Regione Puglia prot. AOO5 del 4.3.2020, l’accesso agli Ospedali, fatto salvo quello al Pronto soccorso ed al pre-triage, deve essere unico, adeguatamente segnalato; i pazienti che devono effettuare ricoveri indifferibili o visi- te ambulatoriali dovranno effettuare lo screening, con apposito que- stionario, per la verifica della eventuale provenienza da aree a rischio (zona rossa o gialla) e rilevazione di eventuale sintomatologia respi- ratoria e temperatura corporea. In caso di positività dello screening, verrà avvisato un Medico (così come individuato dalla Direzione Medica di Presidio), che, adeguatamente protetto con DPI, valuterà il caso e potrà riprogrammare il ricovero o la visita ambulatoriale, invi- tando il paziente a contattare il Medico di Medicina Generale.
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l’accessodeglioperatoridiinformazionescientificadeifarmaciedei dispositivi medici che non rivesta carattere d’urgenza, correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG, PLS e medici specialisti convenzionati,
l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza.
Il Direttore Sanitario f.to Dott. Vito Campanile
Il Direttore Generale
f.to Avv. Alessandro Delle Donne