Ufficio Legislativo e Affari Giuridici
Prot.n. 4688.11/2020 GDA
Roma, 11 marzo 2020
Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI
Ai Responsabili territoriali delle Aree Commercio, Turismo
Loro sedi ed indirizzi
Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU n.64 del 11-3-2020)
Il Presidente del Consiglio, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, ha decretato, in data 11 marzo, l’adozione, sull’intero territorio nazionale, delle seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, perché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Ciò vuol dire che le attività di commercio al dettaglio elencate in allegato 1 possono rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.
Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.
Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per i centri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1.
2) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari.
L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari.
Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro. Sappiamo di ordinanze di Sindaci che chiudono comunque i mercati per l’impossibilità di far rispettare tali norme. La regola è che, salve ordinanze regionali che prevedano disposizioni specifiche, i Comuni dovrebbero seguire le norme statali, ma qualora in effetti determinate situazioni inerenti i mercati, per fattori pratici, non consentano il rispetto delle cautele, può comprendersi la decisione di impedire la tenuta di determinati mercati.
3) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.
Una bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande. E, d’altra parte, ciò è stato chiarito dall’Amministrazione dei Monopoli.
Vista la previsione (vedi infra) che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.
Quanto alle attività di giochi e scommesse all’interno delle rivendite nulla dice il nuovo decreto, per cui non pare esse debbano intendersi vietate. Si attendono comunque specifiche dalla Protezione civile.
Va detto che i precedenti decreti prevedevano la chiusura di sale giochi e sale bingo. Il nuovo DPCM nulla dice in proposito, ma si ritiene che l’apertura di tali esercizi dovrebbe risultare incompatibile con le logiche del nuovo decreto. Anche qui si attendono chiarimenti.
4) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Pare chiaro che le attività di ristorazione vietate siano tutte quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.
Il DPCM non si esprime sulla vendita per asporto dei propri prodotti da parte degli artigiani, in pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie. D’altra parte vengono menzionate tra gli esercizi vietati le gelaterie e le pasticcerie, senza fare riferimento alla qualifica di pubblico esercizio o attività artigiana, per cui pare potersi interpretare che il divieto coinvolga anche tali attività. In proposito si attendono però indicazioni chiare da parte della Protezione civile.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto.
Nulla si dice invece sulla possibilità di vendita per asporto dei prodotti preparati all’interno degli esercizi di somministrazione, obbligati alla chiusura al pubblico. In proposito sarà rivolto apposito quesito alla Protezione civile, per capire se tali esercizi possano vendere i piatti e i prodotti preparati nelle cucine solo a domicilio o anche per asporto in loco.
Restano, altresi’, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
Restano esclusi dal divieto inoltre le mense ed il catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sembra di poter desumere che la somministrazione a favore degli alloggiati nelle attività ricettive (che non si ritiene siano coinvolte dai divieti, esplicando un’indubbia utilità a servizio delle persone che si spostano per motivi di lavoro o salute) sia consentita, anche se si attendono chiarimenti in proposito dalla Protezione civile.
5) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Le attività che prevedano servizi alla persona ammesse sono dunque solo quelle elencate nell’allegato 2.
Dubbi rimangono circa la possibilità di gestire gli esercizi fisici delle agenzie di viaggio, per la parte relativa all’acquisto di titoli di viaggio per le esigenze di spostamento nei casi in cui esso sia possibile. Sul punto verrà rivolto quesito al Dip. Protezione civile.
6) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
7) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo’ disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
8) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’ strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita’ indifferibili da rendere in presenza.
9) In ordine alle attivita’ produttive e alle attivita’ professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per idipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita’ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
10) per le sole attivita’ produttive si raccomanda altresi’ che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
11) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 9 e 10 si favoriscono, limitatamente alle attivita’ produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
12) Per tutte le attivita’ non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita’ di lavoro agile.
Le disposizioni di cui al decreto qui in commento producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni medesime cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 – SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita’ delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
Cordialmente,
Giuseppe Dell’Aquila