Fiere e sagre locali: superamento dei divieti di esercizio causa Covid-19.

Finalmente sono stati superati i divieti (perduranti dall’ottobre del 2020) di svolgimento delle fiere e sagre locali causati dalla pandemia e derivanti, in zona gialla, dall’applicazione dell’art. 16, terzo comma, del DPCM 2 marzo 2021 (“Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”), mentre in zona bianca possibili limiti derivavano dall’interpretazione dell’art. 7 dello stesso DPCM, laddove si afferma che con il passaggio di una Regione in zona bianca “cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (disciplinante le restrizioni concernenti la zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.
A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche”.

Per quanto concerne le zone gialle, con la definitiva approvazione al Senato, in data odierna, della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “decreto riaperture”), in attesa di pubblicazione, si stabilisce (all’art. 7) che

“1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9”.

Tale norma è stata inserita con un emendamento al testo originario del disegno di legge C. 3045, al fine di superare i limiti posti alle fiere e sagre locali, che si svolgono solitamente su aree pubbliche. Inizialmente, infatti, l’interpretazione che si dava della norma era nel senso di
consentire, dal 15 giugno, la riapertura dei soli grandi eventi fieristici.
Con riferimento alle zone bianche, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con atto del 28 maggio scorso (Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle Ordinanze regionali), ha confermato che “Fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:
– fiere (comprese sagre e fiere locali),
grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni.

Il documento della Conferenza delle Regioni è stato inviato al Ministro della Salute, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allo stesso non sono stati fatti appunti, per cui possiamo ritenere che esso sia stato condiviso da tali Autorità statali. Prova ne sia che almeno due Regioni (Veneto e Lombardia) hanno approvato altrettante Ordinanze (rispettivamente n. 83, del 5.6.2021 e n. 779, dell’11.6.2021) che riprendono, tal quali, le predette indicazioni.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Sentenza del Consiglio di Stato – Non è sufficiente la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’istanza del titolare interessato all’estensione della durata della concessione fino al 31.12.2033 per produrre gli effetti dell’art. 3, comma 2, della “legge sulla concorrenza 2021”.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10131, pubblicata ieri, 16.12.2024, “smonta” l’assunto del TAR Puglia (sent. n. 607, del 16.5 scorso), che sembrava consentire

Leggi Tutto »