Applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici dal 30 giugno 2022.
Come è noto, con l’approvazione dell’art. 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), in via di conversione in legge, il termine del 1° gennaio 2023 previsto per l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici, come stabilito dall’art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato anticipato al 30 giugno 2022.
La norma, dunque, prevede ora che “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si
applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia
nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.