o, l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, che entrerà in vigore a
partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007-
Aggiornamento 2022.
La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025, al fine di consentirne
l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la
produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento (Ue) 2023/137, del 10
ottobre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006. ATECO 2025 pertanto è coerente
con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.
La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti, non solo di
natura statistica ma anche di natura amministrativa.
Il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce
della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in
atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.
Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si annovera una tabella
operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO
2025 definita sinergicamente da Istat, sistema camerale e Agenzia delle entrate, che sarà resa
disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.
Nonostante le specifiche richieste avanzate dagli utenti nazionali, l’Istat, in accordo con il
Comitato ATECO, ha adottato l’impostazione accettata in sede internazionale ed europea,
ritenendo prioritaria una distinzione in base ai prodotti commercializzati piuttosto che al
canale di vendita utilizzato.
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Nella nuova classificazione NACE, e conseguentemente anche in ATECO, il canale di
vendita (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via Internet o tramite distributori automatici)
non rappresenta più quindi il criterio guida per differenziare le attività economiche
all’interno della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio. Si è preferito invece adottare
una logica basata sulla tipologia di prodotti venduti.
Di conseguenza, il gruppo 47.8, che in NACE Rev. 2 era dedicato al commercio al dettaglio
ambulante, è ora dedicato, in NACE Rev. 2.1 (e quindi anche in ATECO 2025), al commercio
al dettaglio di autoveicoli in virtù anche dell’eliminazione della divisione 45.
Il gruppo 56.1 dedicato alle attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile prevede
invece una ripartizione tra le attività di ristorazione fissa (56.11 “Attività di ristoranti”) e
quelle di ristorazione mobile (56.12 “Attività di servizi di ristorazione mobile”).
Tali novità in fatto di classificazione economica rischiano di comportare la perdita del dato
relativo alla data di iscrizione nel Registro delle imprese degli operatori del commercio su aree
pubbliche, fondamentale per varie finalità: fra le altre, non ultima, quella relativa alla
rilevazione dell’anzianità di iscrizione, utile per farne derivare un essenziale parametro in
fatto di priorità per le selezioni pubbliche finalizzate all’assegnazione delle concessioni di
posteggio.
Per questi motivi, ANVA-Confesercenti ha scritto al Ministero delle imprese, Direzione
generale servizi di vigilanza, lamentando come per le imprese del settore ambulante una parte
sostanziale dei requisiti per il rilascio o il rinnovo delle concessioni, che è legata alla
professionalità acquisita, dimostrabile in riferimento alla visura camerale specificamente
contrassegnata dal codice ATECO per il commercio ambulante, rischi di venir meno, dal 2025,
in relazione alla nuova classificazione..
Diventa essenziale dunque che, con modalità alternative, se ne possa mantenere evidenza per
tutte le attività amministrative necessarie alla vita delle imprese del settore.
Per questo motivo l’Associazione ha chiesto l’apertura di un confronto per individuare le
soluzioni più opportune affinché le imprese possano continuare ad operare in tranquillità,
evitando cesure o discontinuità con il passato, che potrebbero causare incertezza e
disorientamento, non solo nelle imprese ma anche nelle amministrazioni comunali e regionali
Sentenza del Consiglio di Stato – Non è sufficiente la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’istanza del titolare interessato all’estensione della durata della concessione fino al 31.12.2033 per produrre gli effetti dell’art. 3, comma 2, della “legge sulla concorrenza 2021”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 10131, pubblicata ieri, 16.12.2024, “smonta” l’assunto del TAR Puglia (sent. n. 607, del 16.5 scorso), che sembrava consentire