Sentenza del Tribunale di Torino sul contratto di appalto nei rapporti compagniegestori di impianti di distribuzione di carburanti.

Lo scorso 13 gennaio è stata pubblicata, in tema di contratto d’appalto e gestione di un impianto
di distribuzione di carburanti, un’importante sentenza del Tribunale di Torino (n. 3313/2024), che
ovviamente è già stata prontamente diffusa in seno alla FAIB, ma che merita di essere conosciuta
nel più esteso ambito Confederale, per la sua importanza.
La sentenza costituisce per i gestori un fondamentale strumento, che può consentire di tutelarsi
dalle indebite pressioni su di essi esercitate per costringerli ad accettare la trasformazione della
natura contrattuale del loro rapporto.
E anche quei soggetti che abbiano stipulato direttamente un contratto d’appalto con
compagnie/retisti, grazie alla sentenza, possono avere maggiore consapevolezza della possibile
natura illegittima dei contratti che li vedono confinati in un ruolo non congruo e con un trattamento
non adeguato, profili che potrebbero esser fatti valere in giudizio per rivendicare i diritti
riconosciuti dalla legge.
Il processo nasce dal ricorso presentato da un ex gestore dell’impianto di titolarità di una società
privata, la quale, cessato, nel giugno 2023, il rapporto disciplinato dal D. Lgs. n. 32/98 (tipico
contratto di comodato e connessa fornitura dei carburanti), aveva continuato ad utilizzare le
prestazioni lavorative del ricorrente tramite un formale contratto di appalto di servizi.
Il ricorrente/formale appaltatore, nel dicembre 2023, aveva notificato alla società titolare
dell’impianto un decreto ingiuntivo, relativo a crediti maturati nel periodo precedente, come detto
regolato dal regime di cui al D. Lgs. n. 32/98. A distanza di pochi giorni – per una sorta di azione
ritorsiva (così definita dal ricorrente e poi confermata dai giudici) – era pervenuta allo stesso
ricorrente la disdetta dal contratto di appalto, con obbligo di restituzione del complesso dei beni
costituenti l’impianto.
Con apposita comunicazione, il ricorrente aveva quindi contestato la legittimità del contratto di
appalto, invocando la natura subordinata del rapporto, domandando le differenze retributive
spettanti e ovviamente impugnando la disdetta quale licenziamento con preavviso.
L’attività realmente esercitata, al di là della formale qualificazione come contratto d’appalto,
secondo quanto affermato dal ricorrente, non poteva non essere riconosciuta di lavoro subordinato,
dovendo osservare lo stesso ricorrente le direttive imposte dalla società, ai cui referenti doveva
relazionare quotidianamente.
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In particolare, il ricorrente era tenuto a:
– osservare un orario di lavoro minimo dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore
19:30, dal lunedì al sabato, in corrispondenza dell’orario di apertura e chiusura dell’impianto;
– incassare i pagamenti da parte dei clienti ed effettuare il versamento del contante presso gli
istituti bancari indicati dalla società;
– assicurare il corretto rifornimento dei prodotti petroliferi presso la stazione di servizio ed
avvisare la società per ogni eventualità;
– assistere alle operazioni di carico e scarico dei prodotti petroliferi, aggiornare quotidianamente
la tenuta del registro UTF e provvedere alla riconciliazione fisico-contabile dei prodotti
petroliferi tra i dati del carico, del venduto e delle giacenze nelle cisterne;
– effettuare, con cadenza quotidiana, la rilevazione dei prezzi degli impianti concorrenti indicati
dalla società, provvedere all’aggiornamento dei prezzi di rivendita dell’impianto come indicati
dalla società e controllare la corrispondenza dei prezzi con la cartellonistica presente
sull’impianto;
– provvedere alla pulizia dell’impianto, comprese le aree verdi, conformemente alle istruzioni ed
indicazioni impartite;
– riferire e giustificare eventuali assenze o impedimenti allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Nello svolgimento di tali mansioni, il ricorrente era tenuto a rimanere presente,
continuativamente, per tutta la durata di apertura della stazione di rifornimento. I turni di servizio, le
aperture domenicali o straordinarie e le chiusure feriali erano imposte dalla società. Per espressa
previsione contrattuale, il ricorrente non assumeva inoltre alcun rischio d’impresa in relazione
all’acquisto e alla vendita di carburante. In caso di problematiche sull’impianto, il ricorrente non
aveva possibilità di intervento, ma era tenuto a riferire alle persone indicate dalla società, alle quali
soltanto spettava provvedere alla soluzione dei problemi. La remunerazione era composta da una
somma fissa mensile, oltre ad una somma variabile rapportata al metro cubo di prodotto venduto.
Considerate le condizioni esaminate, il Tribunale ha ritenuto potersi affermare: che la disciplina
contrattuale in questione configurasse un rapporto caratterizzato da mansioni esecutive e ripetitive,
ampiamente predefinite nelle modalità dalla società committente; che non emergessero spazi
significativi di autonoma organizzazione e gestione da parte dell’appaltatore; che l’orario di lavoro
fosse determinato dalla committente (salvo marginali possibilità di espansione da parte
dell’appaltatore) e da essa modificabile in via unilaterale; che non emergesse l’assunzione di alcun
rischio d’impresa, anche alla luce delle modalità e della struttura del corrispettivo.
Alla luce del complesso delle previsioni contrattuali e dell’istruttoria espletata, il Tribunale ha
dunque ritenuto che il rapporto non presentasse le caratteristiche che, a norma dell’art. 1655 c.c.,
caratterizzano un contratto di appalto, ossia l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore e la
gestione a proprio rischio, e ne ha accertato la natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato.
Per effetto della riqualificazione del rapporto, il Tribunale ha ritenuto inoltre che la disdetta
comunicata abbia valore di licenziamento con preavviso; un licenziamento che è tuttavia viziato, in
quanto privo di motivazione, potendosene affermare la natura ritorsiva.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il Tribunale di Torino ha dichiarato la sussistenza tra
le parti di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno ed inquadramento nel 4°
livello CCNL; di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento in favore della parte
ricorrente delle differenze retributive come quantificate dal giudice; inoltre, è stata dichiarata la
nullità del recesso adottato dalla convenuta, con applicazione della tutela reintegratoria e condanna
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità mensile commisurata all’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla cessazione del
rapporto sino all’effettiva reintegrazione, oltre agli accessori e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali.
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Interessante riportare, in chiusura, alcune considerazioni dell’avv. Bonaventura Sorrentino, studio
legale e tributario Sorrentino Pasca, pubblicate lo scorso 7 febbraio su “Staffetta Quotidiana”, il
“Quotidiano delle fonti di energia” (“Il contratto di appalto nei rapporti compagnie-gestori –
Riflessioni sulla sentenza del Tribunale di Torino”).
Il Tribunale di Torino, con la sentenza in commento, “si è espresso sulla inapplicabilità del
contratto di appalto nella rete distributiva, con riferimento al rapporto negoziale tra un gestore ed
una società petrolifera. Va fatta una considerazione di premessa: il voler a tutti i costi sussumere un
contratto tipico regolamentato dal codice civile è cosa ardua, forse impraticabile. La non piena
efficacia e praticabilità dei tentativi precedenti ha già riguardato tipicamente il contratto di
comodato, quello di commissione e dunque attualmente il contratto di appalto. Tutti tentativi che
notoriamente hanno lasciato o lasciano “zone grigie” sia interpretative che applicative”.
“Un modello contrattuale ibrido, o meglio atipico, forse riuscirebbe a far fronte in maniera
convergente alle tutele ed agli interessi delle parti, in considerazione delle diverse esigenze che
derivano da fattori di eterogeneità di ruoli ma anche di territori ed ambientale (in senso
commerciale). Il Tribunale di Torino si è limitato a tener conto del contenuto tipico di un contratto
di appalto, in ogni sua sfaccettatura, ed a ritenerlo non idoneo”.
“La fonte normativa richiamata stabilisce: <<L’appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro>>. In sintesi, come regolamentazione
tipica, l’appalto è quel contratto di cui è parte un soggetto, imprenditore, che con l’organizzazione
dei propri mezzi assume l’obbligazione del compimento di un’opera a fronte di un corrispettivo in
denaro”.
“Forse già dalla lettura della norma – afferma Sorrentino – si evince la non piena conformità alle
esigenze delle parti ed in particolare alla convergenza del ruolo e della operatività del gestore
rispetto ai paletti contrattuali che definiscono il contratto di appalto.
La questione non è applicare questo o quel contratto tipicamente regolamentato che, come
sappiamo, a tutt’oggi non ha soddisfatto pienamente i soggetti interessati, ma forse la soluzione è
quella di convergere sulle esigenze delle parti nell’ottica di una regolamentazione più elastica. La
sentenza di Torino sul punto è ancora più incisiva, sottolineando che nei contratti di appalto vi è la
sostanziale assenza di spazi di autonoma organizzazione e decisione in capo all’appaltatore.
E’ un rapporto, quello su cui si è espresso il Tribunale, “che non presenta le caratteristiche di un
contratto di appalto, ossia l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, aggirando di fatto,
a parere dell’organo giudicante, la contrattualistica di settore.
Il Tribunale non si è limitato a dichiarare l’inapplicabilità del contratto di appalto ai rapporti in
questione ma, chiaramente, ne ha definito l’identità – ravvisando la figura della operatività del
gestore – con quella tipica di lavoratore dipendente.
Non è poca cosa. È di tutta evidenza che questa prima sentenza, se dovesse essere quella
definitiva (e le sentenze di grado superiore essere di identico contenuto), darebbe, con riferimento
ai rapporti di lavoro pendenti, un forte scossone al settore; ciò in quanto aver identificato nel
rapporto di lavoro dipendente quello tipico del rapporto tra compagnie petrolifere e gestori e
dunque definendolo tale in ogni caso, potrebbe forse coinvolgere, con identiche iniziative, anche gli
altri tipi di rapporto attualmente praticati, seppure diversi da quello di appalto”.

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