Con la conversione in legge del d.l. Cura Italia, l’art. 88-bis pone fine ai potenziali contenziosi sul tema dei voucher turistici. Si ringrazia il Mibact per la fattiva e piena collaborazione
Le modifiche richieste dalle Associazioni sul tema del voucher turistico sono state recepite nel nuovo articolo 88-bis, in sede di conversione in legge del d.l. n. 18/2020 Cura Italia. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie al fattivo dialogo instaurato tra Associazioni e MIBACT, che ha condotto al recepimento di alcuni passaggi fondamentali per il comparto del turismo organizzato. In virtù della piena collaborazione avviata con il Ministero, si potrà ora procedere ad una interpretazione chiara ed inequivocabile riguardo la gestione dei rimborsi effettuati tramite voucher.
Con l’articolo 28 del d.l. 2 marzo, n.9 è stato introdotto l’importante strumento dei voucher per i rimborsi da annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria Covid19.
Tale articolo, seppur chiaro nella finalità di voler proteggere la liquidità delle imprese e di contenere l’importante impatto economico che, a fronte di un azzeramento delle vendite, i rimborsi cash avrebbero prodotto sul comparto, aveva lasciato spazio a contestazioni da parte di associazioni dei consumatori e legali, a causa della mancata esplicitazione di alcuni concetti fondamentali.
Con la conversione in legge del DL Cura Italia, nel quale è confluito il nuovo articolo 88 bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” , viene quindi finalmente fugato ogni dubbio applicativo. L’importante lavoro di sinergia tra ASTOI, Aidit, Assoviaggi, FTO e il MIBACT, ha infatti condotto il legislatore ad apportare alcuni determinanti miglioramenti al testo.
Si riportano in sintesi, i contenuti salienti dell’articolo 88-bis:
a) l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. (comma 12). In un precedente comunicato stampa congiunto, ASTOI, Aidit, Assoviaggi, FTO avevano già preso posizione contro le inesatte e fuorvianti interpretazioni mediante le quali si sosteneva la necessità dell’accettazione del voucher da parte del cliente. Tale esplicitazione pone fine alla nascita di ogni possibile contenzioso al riguardo.
b) allungamento del timing per l’emissione dei voucher a 60 gg: nell’articolo si prevede che gli organizzatori emettano il voucher non appena ricevuti i rimborsi (o i voucher) dai singoli fornitori di servizi e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Tale previsione è di particolare importanza perché detta una linea temporale massima anche per i vettori, oltre la quale gli stessi incorrerebbero in rischi di contenzioso. Infatti, in base all’art. 88bis, i vettori debbono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta e ciò proprio per consentire agli organizzatori di procedere a loro volta all’emissione dei voucher entro 60 giorni.
c) anche l’organizzatore può esercitare il recesso (comma 7) per motivi legati all’emergenza da Covid19. In questo modo vengono risolte le contestazioni giunte in questo periodo da parte di viaggiatori, loro legali ed associazioni, in cui si opponeva che la possibilità di emissione del voucher fosse prevista solo in caso di recesso esercitato dal viaggiatore.
d) per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il legislatore ha voluto meglio calibrare l’utilizzo del voucher al fine di non creare squilibri tra gli interessi delle parti. Ha infatti previsto l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Se infatti la ratio del voucher è quella di poter effettuare il medesimo viaggio o vacanza già prevista, rimandandola temporalmente, altrettanto non si potrebbe dire per gli studenti delle ultime classi che non avrebbero modo di effettuare l’anno successivo un viaggio programmato dalla scuola a cui non si appartiene più. Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Ciò significa che gli operatori turistici non dovranno essere nuovamente sottoposti a bando di gara per il prossimo anno scolastico, ma manterranno l’appalto del servizio già ottenuto per l’organizzazione dei viaggi studio – non svolti – relativi al corrente anno scolastico (comma 8).
e) nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento (viaggiatore o organizzatore). Tale previsione, contenuta nel comma 9, chiarisce che, ove il pagamento del servizio turistico che va a comporre il pacchetto, poi annullato, sia stato effettuato dall’organizzatore, il rimborso o l’emissione del voucher andrà effettuato nei confronti dello stesso, proprio perché, come detto, è quest’ultimo ad aver versato le somme al fornitore (vettore/struttura).
f) particolare attenzione merita il comma 11 che dispone per il futuro, disciplinando la gestione annullamenti per causa COVID-19 sino al 30 settembre. Quanto previsto nei commi dall’1 al 7 riguarda fattispecie relative al periodo di emergenza, da quando insorta e per come regolamentata nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei Decreti Legge che si sono succeduti da febbraio ad oggi. Con la previsione contenuta nel comma 11 si chiarisce che potranno essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio – instaurati con effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus. Quindi, le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati dall’11 marzo e da eseguirsi nell’arco temporale che va sino al 30 settembre – ove al momento della partenza dovesse essere in atto ancora la situazione di emergenza da COVID 19 tale da non rendere possibile l’esecuzione del contratto – si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher. La disposizione vale anche per il caso di incoming. Il voucher infatti è previsto anche per la restituzione ai contraenti che provengono dall’estero.
Infine al comma 13, si ribadisce che le disposizioni di cui all’art. 88-bis costituiscono norme di applicazione necessaria, ossia disposizioni il cui rispetto, nel quadro del diritto comunitario, è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto.