Come è noto, il “decreto Sostegni”, DL 22 marzo 2021, n. 41, attualmente in corso di conversione in legge, ha stabilito che, per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (canone speciale RAI), è ridotto del 30 per cento.
Con lettera del Segretario Generale del 25 marzo scorso, recante in allegato nota degli Uffici tecnici sui contenuti del decreto Sostegni, è stato ricordato come il termine per il pagamento del canone fosse stato inizialmente prorogato al 31 marzo; avendo le imprese già ricevuto i bollettini per i pagamenti riportanti gli importi non ancora ridotti del 30%, si consigliava di rimanere in attesa di comunicazioni da parte della RAI circa le procedure per i pagamenti con la prevista riduzione.
Nel frattempo, con Delibera del proprio Consiglio di amministrazione, la RAI ha deciso di differire ulteriormente, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone dal 31 marzo al 31 maggio 2021.
Considerato che non è dato sapere, al momento, se la riduzione sarà mantenuta nella percentuale prevista dal DL oppure sarà aumentata (auspicabilmente fino all’esonero) o eventualmente anche estesa ad altre categorie diverse da quelle attualmente richiamate dalla norma, come peraltro richiesto dalla Confesercenti con un emendamento proposto all’interno del “pacchetto” presentato ai Gruppi parlamentari dalla nostra Associazione, si suggerisce ovviamente di attendere ancora fino alla nuova scadenza prima di effettuare i pagamenti, anche per conoscere le modalità che l’Azienda di Stato comunicherà perché le imprese possano beneficiare appieno delle riduzioni.
Si ricorda, in ogni caso, che lo stesso art. 6 del DL Sostegni prevede che ai soggetti interessati è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del decreto.
Interventi straordinari SCF sui Compensi Diritti Connessi 2021
In relazione alla perdurante situazione emergenziale ed alle disposizioni a tutela della salute pubblica, gli organi direttivi di SCF hanno intanto deliberato alcuni interventi sui compensi di competenza 2021.
Il termine di pagamento dei Compensi Musica d’Ambiente viene prorogato al 30 giugno 2021.
In deroga a quanto sopra:
– Resta confermato al 30 aprile 2021 il termine di pagamento dei Compensi Musica d’Ambiente
per le categorie di utilizzatori non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie,
Edicole, Tabacchi, etc.);
– Viene fissato al 31 luglio 2021 (31 agosto per gli stagionali) il termine di pagamento degli
“Abbonamenti Musica d’Ambiente Diritti Connessi” per Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori
ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive che vengono riscossi da SIAE su mandato di SCF.
Sono previste le seguenti riduzioni sui compensi Annuali:
– Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, etc.) = 15%
– Strutture Turistico Ricettive = 32,5%
– Esercizi Commerciali, ad eccezione delle categorie non oggetto di disposizioni di chiusura = 5%.
Nessuna riduzione è prevista sui Compensi Musica d’Ambiente per le categorie di utilizzatori
non oggetto di disposizioni di chiusura (Alimentari, Farmacie, Edicole, Tabacchi, etc.).
Per le attività per le quali le disposizioni governative a tutela della salute pubblica hanno disposto
la chiusura sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli
ricreativi, cinema, teatri, sale da gioco, sale scommesse, etc.) il compenso 2021 verrà calcolato in
dodicesimi sulla base delle mensilità intercorrenti dalla cessazione dei divieti fino alla fine
dell’anno solare.
Resta inteso che chi dovesse aver già provveduto al pagamento delle fatture beneficerà della
riduzione a valere sui compensi di competenza 2022, salvo richiesta di rimborso anticipato che, per
ragioni di economicità, non potrà essere disposto per importi inferiori ad € 50.
Pubblici Esercizi, Esercizi Acconciatori ed Estetisti e Strutture Turistico Ricettive, i cui compensi
vengono riscossi da SIAE su mandato di SCF, riceveranno il MAV con l’importo al netto della
riduzione spettante.
Ulteriori misure per le Strutture Ricettive
Per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all’Amministrazione
Comunale, dalla quale emerga la sospensione totale dell’attività, gli esercenti hanno facoltà di
richiedere, in alternativa alla riduzione forfetaria di cui sopra, che l’abbonamento venga calcolato
avendo riferimento i mesi dalla riapertura e fino al 31 dicembre 2021. Non sarà consentito l’accesso
al calcolo analitico qualora la chiusura non sia continuativa ovvero qualora l’esercente non sia in
possesso della documentazione amministrativa.
Gli esercizi con licenza annuale potranno altresì sottoscrivere abbonamenti mensili di importo
pari al 10% della tariffa standard di riferimento per un massimo di due mensilità consecutive;
qualora dopo il primo o il secondo mese di abbonamento la struttura dovesse continuare
nell’esercizio dell’attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento
le mensilità rimanenti fino alla fine dell’anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria
del 32,5%.