Chiarimenti sul pagamento del canone speciale RAI

 

Molti associati stanno ricevendo in questo periodo lettere con cui la RAI sollecita il pagamento del canone speciale per apparecchi radiotelevisivi detenuti presso i locali destinati all’attività di impresa.

 

Si ricorda che ha l’obbligo di corrispondere il canone speciale RAI chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare. A differenza di quanto previsto per il canone RAI ordinario, il pagamento è dovuto per ogni sede presso la quale sono detenuti apparecchi soggetti all’obbligo, anche se facenti capo ad un medesimo soggetto.

 

Per evitare indebiti pagamenti da parte delle imprese che hanno ricevuto le missive della RAI, ma che non sono tenute a pagare alcun abbonamento, forniamo una serie di chiarimenti al fine di delimitare l’ambito di applicazione degli obblighi in oggetto.

 

Come illustrato in precedenti note di questo Ufficio, il competente Ministero è già intervenuto al fine di chiarire quali sono gli apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”  il cui possesso determina – ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 246/1938 – l’obbligo di corrispondere il canone RAI.

 

Con la nota n. 12991 del 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le seguenti definizioni:

 

  1. Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici“.
  2. Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo“.

Come corollario delle due precedenti posizioni, risulta che:

  1. Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni“.

Il Ministero ha, inoltre, chiarito che, per determinare la sussistenza dell’obbligo di corrispondere il Canone RAI “un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). Essendo la presenza di un sintonizzatore adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza di un apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come criterio oggettivo per l’identificazione del suo essere “atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni“.


    Infine, nella stessa Circolare, è stato inserito il seguente elenco, non esaustivo, che classifica gli apparecchi quali atti, adattabili o non adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni.

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione. Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione. Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione
– Ricevitori TV fissi;
– Ricevitori TV portatili;
– Ricevitori TV per mezzi mobili;
– Ricevitori radio fissi;
– Ricevitori radio portatili;
– Ricevitori radio per mezzi mobili;
– Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);
– Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).
– Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
– Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;
– Decoder per la TV digitale terrestre;
– Ricevitore radio/TV satellitare;
– Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).
– PC senza sintonizzatore TV,
– monitor per computer,
– casse acustiche,
– videocitofoni.

 

 

I chiarimenti forniti nl 2012 non erano stati però sufficienti a fugare ogni dubbio interpretativo, onde il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alla definizione di apparecchio televisivo la cui detenzione determina l’obbligo di pagare il canone RAI.

 

Con la nota n. 28019/2016, il Ministero ha fornito le seguenti definizioni:

 

  1. “Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
  2. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.
  3. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.

 

 

 

 

 

In estrema sintesi, circoscritto l’ambito di applicazione della normativa in esame al servizio di radiodiffusione su piattaforma terrestre e piattaforma satellitare, il discrimine risiede nella presenza di un sintonizzatore, interno o esterno all’apparecchio, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.

 

Gli apparecchi con queste caratteristiche determinano l’obbligo di pagare il canone RAI anche se non sono utilizzati per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive ma per diffondere immagini registrate.

 

    Sono invece esclusi gli apparecchi in grado di operare altre forme di distribuzione del segnale audio/video basate su portanti fisici diversi da quello radio, come ad esempio le Web Radio, Web TV, la TV in streaming dati (via internet) o i vecchi televisori analogici, se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

 

 

 

 

    Le imprese associate dovranno pertanto verificare se gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale sono muniti di sintonizzatore, come sopra definito: in questo caso il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto, e, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 201/2011, il numero del relativo abbonamento dovrà essere indicato nella prossima dichiarazione dei redditi.

 

    In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento.

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