Il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri n. 6/2020 del 23/02/2020 ha disposto all’articolo 1 comma 1 quanto segue:
“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Il successivo comma 2 ha previsto che tra le misure in questione può essere adottata anche la seguente: “f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79”.
Il DPCM 25/02/2020 ha stabilito all’articolo 1 l’adozione della seguente ulteriore misura di contenimento:
“b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”
Il DPCM 25/02/2020 ha dunque esteso all’intero territorio nazionale la misura di contenimento (sospensione delle gite d’istruzione) che era stata inizialmente limitata ai soli comune ed aree nelle quali risultava positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi fosse un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus.
Il DPCM, come anche il DL 6/2020, richiama l’articolo 41, comma 4 del Codice del Turismo, applicando alla fattispecie in oggetto (sospensione gite d’istruzione), quanto previsto da tale norma. La norma stabilisce il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto senza penali e di ricevere il rimborso di quanto versato all’Organizzatore del
pacchetto. Al tempo stesso, il comma 6 dell’articolo 41 stabilisce che l’esercizio di tale diritto di recesso determina “la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”, vale a dire i contratti stipulati dall’Organizzatore con i terzi fornitori di servizi.
Alla luce di quanto previsto dalle norme sopra indicate:
1) le gite d’istruzione con partenze fino al 15 marzo 2020 sono sospese, e conseguentemente l’Istituto d’Istruzione può recedere dal contratto con l’Agenzia Organizzatrice ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del Codice del Turismo;
2) l’Agenzia Organizzatrice deve procedere al rimborso in favore dell’Istituto di acconti eventualmente ricevuti;
3) l’Agenzia Organizzatrice ha diritto di ricevere dai terzi fornitori di servizi il rimborso di quanto versato, essendosi i relativi contratti risolti (ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Codice del Turismo).
Casi particolari
Partenze con data successiva al 15 marzo 2020
Come detto, il DPCM sospende le gite solo fino al 15 marzo 2020. Conseguentemente, le gite d’istruzione con partenza oltre tale data (salve eventuali nuove disposizioni che fossero emanate dal Governo nel frattempo) devono ritenersi confermate.
Fornitori Esteri
La risoluzione automatica dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, che consegue al recesso del viaggiatore ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del Codice (con correlativo diritto dell’Agenzia Organizzatrice di ricevere dai terzi fornitori di servizi il rimborso di quanto versato) è prevista dalla sezione del Codice del Turismo di attuazione della Direttiva UE sui pacchetti turistici n. 2015/2302.
Essa è senz’altro applicabile ai contratti con fornitori terzi italiani stipulati dall’Agenzia Organizzatrice. Più complessa è la situazione dei contratti con fornitori stranieri. E’ opportuno in tali casi verificare la presenza contratto col fornitore di clausole “di forza maggiore” (che ne comportino cioè la risoluzione in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie); ovvero clausole relative alla legge applicabile (se italiana o straniera); nonché – ove si ritenga applicabile la legge dello Stato del fornitore – verificare se in tale legge si rinvenga una disposizione simile od analoga all’articolo 41, comma 6, del Codice del Turismo (risoluzione dei contratti con i terzi in caso di recesso del viaggiatore/cliente necessitato da situazione di forza maggiore).
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