Coronavirus (COVID-19): chiarimenti sui casi di cancellazioni di pacchetti turistici o di singoli servizi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di ASSOVIAGGI


Con la presente comunicazione, considerate le numerosissime richieste ricevute in proposito, lo scrivente Ufficio fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni applicabili ai casi in oggetto.

  1. Pacchetti turistici.

Nel caso in cui la richiesta di cancellazione riguardi un pacchetto turistico, bisogna fare riferimento allart. 41 del Codice del Turismo ( D.Lgs. n. 78/2011).

Art. 41  Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto

1.  Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

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4.  In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

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6.  L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

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Il comma 4 dellarticolo citato trova applicazione ai casi in cui nella zona di destinazione del pacchetto turistico o nelle immediate vicinanze si siano verificate circostanze straordinarie che non consentono lo svolgimento del viaggio: in tale situazione il viaggiatore che recede dal contratto potrà ottenere il rimborso di tutte le somme anticipate, ma non avrà diritto ad ulteriori risarcimenti.

In questa ipotesi lOrganizzatore deve quindi provvedere a rimborsare il cliente, nel termine di 14 giorni dal recesso.

Si sottolinea che il presupposto per lapplicabilità della disposizione in esame è il verificarsi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze di circostanze che non permettono lesecuzione del viaggio: la fattispecie descritta, pertanto, non riguarda il caso di pacchetti turistici aventi destinazione in zone che non sono coinvolte dallemergenza relativa al Coronavirus.

Ne deriva che un viaggiatore che abbia prenotato un viaggio in Cina da svolgersi nei prossimi giorni avrà sicuramente diritto al rimborso senza dover pagare alcuna penale. Lo stesso trattamento non sarà invece applicabile al turista che, a seguito delle notizie sul Coronavirus, intenda per prudenza evitare di mettersi in viaggio verso destinazioni che non sono al momento toccate dallemergenza sanitaria. Tale scelta, libera e pur comprensibile, comporterà per il viaggiatore lobbligo di corrispondere allOrganizzatore le penali previste dal contratto, ai sensi dellart. 41, comma 1.

A nostro avviso, il recesso senza penali dal pacchetto turistico dovrebbe essere riconosciuto anche al viaggiatore diretto verso un Paese nel quale si applicano misure fortemente restrittive allaccesso per i cittadini italiani (ad es. nel caso in cui il Paese di destinazione imponga una quarantena di almeno 15 giorni prima di potervi avere accesso): in tal caso, infatti, verrebbe meno per il viaggiatore la possibilità di usufruire dei servizi turistici previsti dal pacchetto.

Per stabilire se può trovare applicazione lart. 41, comma 4, Cod. Tur. si consiglia di fare sempre riferimento a fonti ufficiali, quali il sito viaggiaresicuri della Farnesina e i siti esteri omologhi (ad esempio nel caso di un viaggiatore estero che intenda cancellare la prenotazione di un viaggio in Italia a seguito delle notizie concernenti la diffusione del virus, sarà necessario verificare se lAutorità del Paese di origine abbia inserito lItalia tra i Paesi oggetto di sconsiglio).

Infine, si fa presente che il comma 6 dellart. 41 chiarisce che i contratti, stipulati con terzi, che siano funzionalmente collegati a quello di pacchetto turistico si risolvono anchessi: da tale previsione deriva che lOrganizzatore potrà a sua volta richiedere ai fornitori dei singoli servizi turistici che compongono il pacchetto la restituzione delle somme anticipate.

Al riguardo si precisa che i fornitori dei servizi turistici sono tenuti, in base alla disposizione citata, a restituire le somme anticipate dallOrganizzatore e che non si tratta di una loro scelta discrezionale: pertanto, ove gli operatori incontrino resistenze in tal senso, si consiglia di fare presente che si tratta di un obbligo di legge.

Gite scolastiche

Una trattazione a parte merita il caso dei viaggi di istruzione prenotati da istituti scolastici italiani con destinazioni nazionali o estere.

Infatti, allart. 1, comma 1, lettera b), del DPCM del 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che:

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera.

Il provvedimento del Governo stabilisce, quindi, che nessun istituto scolastico può intraprendere gite o viaggi di ogni sorta fino al 15 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla destinazione.

Si precisa che la sospensione riguarda soltanto le gite scolastiche organizzate da istituti italiani con destinazione Italia o estero, mentre non comporta conseguenze per i viaggi di istruzione prenotati da istituti scolastici di altri Paesi.

Il provvedimento fa un esplicito richiamo alla disciplina di cui allart. 41, comma 4 del Cod. Tur. : ne deriva che nel caso delle gite scolastiche prenotate fino al 15 marzo 2020, gli istituti possono chiedere la cancellazione del viaggio ed il rimborso di quanto anticipato anche a prescindere dal fatto che nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si siano verificate quelle circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

Pertanto, lOrganizzatore sarà tenuto a rimborsare agli istituti scolastici quanto anticipato in relazione al viaggio e a cancellare la prenotazione, senza l applicazione di alcuna penale a carico del cliente.

Si tenga presente che tale disciplina trova applicazione soltanto nel caso di gite scolastiche che si devono svolgere entro il 15 marzo p.v.: pertanto, qualora la scuola richieda la cancellazione di un pacchetto turistico relativo ad una gita che si dovrà tenere in un periodo successivo, troverà applicazione la disciplina ordinaria relativa alle cancellazioni di cui allart. 41 Cod. Tur.:

  • Se il viaggio di istruzione ha come destinazione i luoghi oggetto di sconsiglio da parte della Farnesina, listituto scolastico potrà cancellare la prenotazione e ottenere il rimborso di quanto anticipato, senza il pagamento delle penali ( art.41, comma 4);

  • Negli altri casi, il cliente potrà recedere dal contratto di pacchetto turistico verso il pagamento delle penali previste dal contratto (art. 41, comma 1)

Nella seconda ipotesi sarebbe pertanto opportuno che lOrganizzatore consigliasse allIstituto scolastico di attendere levolversi dei fatti, in quanto ad oggi sarebbe tenuto a pagare le penali previste dal regolamento contrattuale e perderebbe la prenotazione.

Un altro aspetto importante da sottolineare riguarda il fatto che il richiamo da parte del DPCM allart. 41, comma 4, Cod. Tur, comporta il riconoscimento a favore dellOrganizzatore del diritto ad ottenere le somme anticipate ai fornitori dei singoli servizi turistici che compongono il pacchetto, in quanto come già chiarito più sopra a seguito della cancellazione del pacchetto turistico, si risolvono anche i contratti ad esso funzionalmente collegati e, dunque, lorganizzatore ha diritto alla restituzione di quanto anticipato (cfr. art. 41, comma 6).

Singoli servizi turistici.

Una disciplina diversa trova applicazione nel caso di cancellazione di prenotazioni relative a singoli servizi turistici che non siano parte di un pacchetto turistico.

Una prima ipotesi riguarda un servizio turistico che, a seguito delle disposizioni della Pubblica Autorità, non può essere più eseguito: pertanto, il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione (cfr. art. 1463 Cod. Civ.) e il fornitore del servizio dovrà restituire al cliente quanto anticipato al momento della prenotazione, senza il pagamento di alcuna penale.

  • Si pensi al caso di un albergo situato nei comuni in cui è stato interdetto il transito e il soggiorno (cfr. DPCM 23 febbraio 2020, all. 1): in questo caso il gestore ovviamente non potrà più ospitare il cliente nella struttura e dovrà provvedere alla restituzione delle somme anticipate.

  • Altro esempio di prestazione divenuta impossibile è quella di un albergo situato nelle Regioni Lombardia o Veneto che abbia ricevuto una prenotazione finalizzata specificamente allorganizzare un convegno nei giorni interessati dalla sospensione: ai sensi dellart. 1, comma 1, lettera c), DPCM 23 febbraio 2020, ogni evento o forma di riunione in luogo pubblico o privato ricompreso nel territorio delle citate Regioni è sospeso, onde il gestore dellalbergo dovrà cancellare la prenotazione con restituzione delle somme ai clienti.

Diversa ipotesi è quella in cui non si abbia unimpossibilità sopravvenuta della prestazione (ex art. 1463 Cod. Civ.): in tal caso il cliente cancellando la prenotazione non potrà evitare di pagare le penali previste dal contratto.

  • Ciò si verificherà per tutte le richieste di cancellazione di prenotazione alberghiera in località che non sono state toccate dai provvedimenti della Pubblica Autorità che inibiscono il transito o il soggiorno (si pensi al caso del turista che per prudenza voglia cancellare la prenotazione di un servizio turistico anche se non vi sono problematiche relative al luogo di soggiorno, o ai dipendenti di unazienda che per policy aziendale abbia disposto linterruzione delle trasferte dei dipendenti anche verso destinazioni che non risentono di limitazioni) .

  • Sorte simile avranno le prenotazioni relative a contratti di fornitura di un singolo servizio turistico stipulati dal cliente in vista di uno specifico evento (mostra, spettacolo, convegno, fiera). Come si è detto, ai sensi dellart. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 23 febbraio 2020, ogni evento o forma di riunione in luogo pubblico o privato ricompreso nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto è sospeso, ma le motivazioni per cui il cliente ha effettuato la prenotazione, nel caso di contratto di fornitura di un singolo servizio turistico, non sono rilevanti, diversamente da quanto accade nel caso di acquisto di pacchetto turistico, per cui il cliente, indipendentemente dai motivi che lo avevano spinto alla decisione, non potrà cancellare la prenotazione senza pagare le penali previste dal contratto.

Alcuni consigli di opportunità

Nel caso del turista che solo per prudenza (e non per impossibilità sopravvenuta della prestazione) voglia cancellare la prenotazione di un servizio turistico a motivo dellemergenza coronavirus (libera decisione che, però, come si è detto, comporterà il pagamento delle penali secondo quanto previsto dal regolamento contrattuale), si ritiene che i gestori delle strutture ricettive dovrebbero anzitutto consigliare ai clienti che hanno manifestato lintenzione di cancellare la prenotazione di attendere levolvere della situazione.

Inoltre, si consiglia ai gestori di prendere in considerazione lipotesi di concedere al cliente che decida di non cancellare la prenotazione la possibilità di usufruire di condizioni di favore in relazione alle penali, o di ottenere un voucher per una vacanza da effettuare in un altro periodo (si tratta ovviamente di una libera scelta dellalbergatore, in quanto il cliente non ne avrebbe formalmente diritto).

Si allega alla presente un fac-simile di risposta che i gestori delle strutture ricettive possono inviare al cliente a seguito di una richiesta di cancellazione di una prenotazione che non riguardi i servizi o i territori coinvolti dai provvedimenti della Pubblica Autorità derivanti dallemergenza sanitaria relativa al coronavirus.



Lettera-tipo di risposta alla richiesta di cancellazione di prenotazione alberghiera

Gentile signor / signora,

con riferimento alla sua cortese comunicazione del … , con la quale ci ha riferito la sua intenzione di cancellare la prenotazione presso la nostra struttura per il periodo dal …. al …. 2020, le comunichiamo quanto segue:

Il nostro Comune non è stato toccato da alcun provvedimento restrittivo da parte della Pubblica Autorità, onde l’accesso e la circolazione nel territorio dello stesso sono liberi.

La situazione in questa zona è molto tranquilla e non ci sono conseguenze sullo svolgimento delle attività quotidiane e ricreative, onde la nostra struttura è pienamente operativa ed offre ai suoi clienti gli stessi servizi di sempre, con la consueta efficienza ed ospitalità.

Non sussistendo cause di forza maggiore che determinino la risoluzione del contratto, le consigliamo di non procedere alla cancellazione della prenotazione, ma di attendere l’evolversi della situazione onde evitare di perdere la prenotazione per il periodo da lei prescelto.

Al fine di consentirle di effettuare la sua scelta in tutta serenità, le comunichiamo che non applicheremo alcuna penale a tutte le cancellazioni che ci perverranno entro il ….

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