Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 9 marzo 2020

Alle Organizzazioni Regionali

e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali delle Aree Commercio, Turismo

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4686.11/2020 GDA

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.59 del 8-3-2020).

    Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale; ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale; considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione  dei  programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020,

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto le seguenti nuove misure urgenti:

Va subito evidenziato che non sussiste più una “zona rossa”, ma un’AREA A CONTENIMENTO RAFFORZATO (Lombardia e province appartenenti ad altre Regioni, di cui all’art. 1 (zona “arancione”) ed il RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE (“zona gialla”).

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle  province  di  Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,    Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria, Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui all’art. 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Direttiva del Ministro dell’Interno

A tal proposito, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato una direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.

Aspetti in materia di lavoro

1. Il DPCM 8 marzo 2020 introduce misure che hanno un contenuto anche giuslavoristico. In particolare, il regime di cui all’art. 1, e il regime di cui all’art. 3, punto c).

2. Nell’art. 1, punti a), e) si disciplinano misure che riguardano datori di lavoro e lavoratori che operano alle aree della Lombardia e delle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (qui anche “LERVM”). L’art. 1, punto a) impone una restrizione temporanea parziale alla libertà di circolazione delle persone (mobilità geografica), fissando il divieto di spostamenti in entrata e uscita dai territori LERVM e all’interno degli stessi territori LERVM, a meno che non sussistano “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” o “motivi di salute”.

3. È una restrizione della libertà di circolazione delle persone, non delle imprese. Essa è temporanea perché è collegata al tempo di efficacia del DCMP (8 marzo 2020 – 3 aprile 2020). È parziale perché dispone deroghe a tale restrizione con obbligo di giustificazione. Qualora ci sia anche una sola delle deroghe indicate (lavoro, necessità, salute), la mobilità sarebbe consentita.

4. La violazione di tale divieto di spostamento è sanzionata ex art. 4 del DCPM, con rilevazione delle forze dell’ordine, monitoraggio del prefetto competente e applicazione della norma penale (art. 650 c.p.).

5. Ai lavoratori, subordinati o autonomi, potrebbe essere chiesto, in caso di esercizio della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, di giustificare il proprio spostamento. Alcune organizzazioni sindacali e datoriali suggeriscono, a tal fine, di munire il lavoratore della documentazione che può essere utile per comprovare la mobilità geografica (lettera del datore di lavoro con istruzioni precise e ragioni della mobilità, o, se lavoratore autonomo, lettera relativa all’attività professionale da svolgere, alla vendita o al trasporto di beni, etc.).

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

1. Con Ordinanza n. 646, dell’8 marzo 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto che “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

2. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

    c) divieto assoluto  di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;

    d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta consentito lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonché  delle sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali,  all’interno  di  impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all’aperto  senza  la presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

    e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) (con riferimento al lavoro agile);

Aspetti in materia di lavoro

Nell’art. 1, punto e) si chiede ai datori di lavoro, nella forma di raccomandazione basata sul rispetto di norme di ordine pubblico, di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, avendo comunque la possibilità di ricorrere allo smart working di cui all’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM. Non vi è, ovviamente, una sanzione per l’eventuale inadempimento. La determinazione di ferie collettive, relativamente al periodo di efficacia del DCPM, può essere oggetto della contrattazione collettiva aziendale o decentrata. I datori di lavoro possono disporre il godimento delle ferie maturate o, su richiesta del lavoratore, permettere il godimento delle ferie non ancora maturate (in acconto).

    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub (*), scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

La redazione del testo non aiuta, poiché sembra riferirsi alla sospensione di manifestazioni ed eventi anche se organizzati nei luoghi poi elencati a titolo esemplificativo, tanto da lasciar fuori dalla sospensione tali luoghi qualora all’interno di essi non si svolgesse un evento. Tuttavia, come si vedrà in seguito, per gli stessi luoghi vige la sospensione diretta per l’intero territorio nazionale, quindi dobbiamo desumere che l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati è comunque sospesa.

(*) Il pub è certamente un esercizio pubblico all’interno del quale si esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, normalmente in orario serale. La normativa nazionale non prevede la specificazione delle caratteristiche di un pub, che peraltro potrebbero essere invece descritte da legislazione regionale o da regolamentazione locale sulla base delle dotazioni, delle modalità e degli orari di esercizio. Si ritiene che i pub sono qui menzionati fra gli esercizi la cui attività è sospesa “tout court” soprattutto in relazione al normale orario di esercizio, ma non solo. In effetti, essi differiscono dai ristoranti e dai bar, la cui attività, come previsto dalla successiva lettera n), è consentita dalle ore 6.00 alle 18.00, proprio perché l’orario di apertura di un pub è normalmente quello serale, oltre che per le caratteristiche che ne fanno un locale più di intrattenimento che di mero consumo di alimenti e bevande. Riteniamo comunque che, qualora un esercizio pubblico in cui si svolge attività tipica di un pub possa rimanere aperto svolgendo la propria attività non prima delle 6.00 e non dopo le 18.00 con caratteristiche analoghe a quelle di un esercizio di ristorazione o di un bar, ovviamente rispettando la regolamentazione locale inerente l’esercizio dell’attività, non dovrebbero sussistere problemi. Il consiglio è comunque quello di rapportarsi preventivamente con l’autorità locale competente per chiarire i dubbi.

    h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in

medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, è da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;

    i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato  1  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

    l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalità  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);

    n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione;

  Come è noto, la legge consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i cibi che somministrano. Si può ritenere pertanto che dopo le 18 un ristorante o una pizzeria possa interrompere l’attività di somministrazione e vendere i piatti preparati alla clientela che acceda solo per l’asporto.

    o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

  Non vige più dunque per quelle aree che erano site nella “ex” zona rossa la chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, ma l’attività è ammessa con le cautele indicate nella lettera o).

  Si ritiene che la norma statale sia già specificativa degli obblighi e che dunque qualsiasi altra previsione locale maggiormente restrittiva non sia ammessa (ricordiamo ed evidenziamo come l’art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, stabilisca che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”).

  Ulteriori regole a livello locale potranno essere previste eventualmente per meglio esplicitare i divieti e le condizioni di garanzia dell’attività. Ovviamente, qualora l’autorità ritenga che le condizioni strutturali od organizzative di un esercizio non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, potrà sempre vietarla.

    

    p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonché’ del personale le cui attività  siano  necessarie  a gestire le attività richieste dalle unità  di  crisi  costituite  a livello regionale;

    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;

    r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d), le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La chiusura non è disposta per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell’attività in caso di violazione;

  Diversamente dal testo del previgente DPCM del 1° marzo, quello che qui si commenta non pare comportare dubbi di sorta sul fatto che la chiusura nelle giornate festive e prefestive riguarda le medie e grandi strutture di vendita (a prescindere che siano collocate all’interno di centri commerciali), tutti gli esercizi commerciali compresi nei centri commerciali (dunque medie e grandi strutture ed esercizi di vicinato) ed esercizi collocati all’interno dei mercati (disposizione che in sostanza sancisce la chiusura dei mercati in giornata festiva e prefestiva). Per il resto sono state previste, nei giorni in cui l’apertura è ammessa, maggiori cautele. 

    s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

    t) sono sospesi gli esami di idoneità di  cui  all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale è disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure:

    a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

    b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

    c) sono sospese le  attività  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

In questo caso, rimandando alla descrizione delle caratteristiche dei pub, di cui sopra, vi è da dire che, essendo sospesa tout court l’attività dei medesimi mentre non lo è quella degli altri pubblici esercizi, neppure in particolari fasce orarie, l’esigenza della sospensione dell’attività va riferita, per logica, alla tipologia dell’attività, che è più legata all’intrattenimento che al consumo sul posto. Anche in questo caso, però, va evidenziato che, al di là della denominazione dell’esercizio pubblico, se l’attività in esso esercitata può essere svolta con le stesse modalità di un esercizio di ristorazione o di un bar, non dovrebbero esserci problemi, a meno che non vi siano in merito specifiche previsioni contenute nella regolamentazione locale. In tal senso, il consiglio è quello di rapportarsi con l’autorità competente per chiarire i dubbi.

    d) è sospesa l’apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e luoghi della cultura di cui all’articolo  101  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42;

    e)  svolgimento  delle  attività  di  ristorazione  e  bar,  con obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della sospensione dell’attività in caso di violazione;

    f) è fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e  al  chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali  da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità  contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori;

    g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di base e le attività  motorie  in  genere,  svolti  all’aperto  ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui all’allegato 1, lettera d);

    h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine  e grado,  nonché  la  frequenza  delle  attività  scolastiche  e   di formazione superiore, comprese le Università  e  le  Istituzioni  di Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi professionali, anche regionali, master, università  per  anziani,  e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi  dalla sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l’esercizio  di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché  le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e  della  difesa  e dell’economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d).  Al  fine  di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

Va evidenziato che in questo caso, diversamente dalla “zona arancione” non vengono richiamati i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati. La ratio dovrebbe comunque essere identica, per cui potrebbe trattarsi di una mera omissione per errore. Si raccomanda anche in questo caso di rapportarsi con l’autorità competente per chiarire i dubbi.

    i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;

    l)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui  all’art.  2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,  avviene  dietro presentazione  di  certificato   medico,   anche   in   deroga   alle disposizioni vigenti;

    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità;

    n) nelle Università  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone le relative  modalità,  il recupero delle attività formative nonché’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

    o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per  le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Università  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché’  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonché’ ai fini delle relative valutazioni;

    p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;

    q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  è  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

    r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

    s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

    t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilità  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da evitare  l’uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

    v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato  1,  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

    z) divieto assoluto  di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

                  

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

  1.  Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì le seguenti misure:

    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale  della  sanità  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute;

    b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

    c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

Aspetti in materia di lavoro

In relazione all’intero territorio nazionale, extra territori LERVM, l’art. 3, lettera c) invita a ridurre, nella misura del possibile, gli spostamenti e la mobilità geografica. Non è un obbligo coercibile. Non è, dunque, per il momento, sanzionabile.

    d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

    e) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

    f) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all’allegato  1   anche   presso   gli   esercizi commerciali;

    g) è raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali, nonché’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attività  svolte all’aperto, purché’ svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

    h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché’ in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

    i) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di  almeno  un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

    l) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

    m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall’Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché  al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le modalità di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanità  pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la  trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

  2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

    b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e  le  finalità al fine di assicurare la massima adesione;

    c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,  l’operatore  di  sanità  pubblica  informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da  cui  il  soggetto  è  assistito  anche  ai  fini  dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

    d) in caso di necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica   è   stato   posto   in   quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

  3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

    a) accertare l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;

    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;

    c) informare la  persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

  4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalità  e  le finalità  dell’isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni dall’ultima esposizione;

    b) divieto di contatti sociali;

    c) divieto di spostamenti e viaggi;

    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attività   di sorveglianza.

  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

    b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

    c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario.

  6.  L’operatore  di  sanità   pubblica   provvede   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

  7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata  l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

Art. 4. Monitoraggio delle misure

  1.  Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1,  nonché  monitora  l’attuazione  delle restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonché delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia autonoma interessata.

  2. Salvo che il fatto costituisca  più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

                              

Art. 5. Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui al decreto  producono  effetto  dalla data dell’8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

  2. Le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  ai territori di cui  all’art.  1,  ove  per  tali  territori  non  siano previste analoghe misure più rigorose.

  3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

  4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

                    Cordialmente,

   Giuseppe Dell’Aquila

Allegati: Cartelli informativi

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