Si informa che è stata pubblicata in tredici articoli su GU n. 63 del 10-3-20 la Legge n. 15/2020, approvata dalle Camere il 5 febbraio u.s., recante le “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” efficaci sin dal principio dell’anno in corso e contenenti tra l’altro la previsione di un “Piano nazionale d’azione” ad hoc, da adottare ogni tre anni con apposito Decreto del MIBAC di concerto con il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata, compatibilmente con la dotazione finanziaria annua del relativo Fondo nazionale (€ 4.350.000 a partire dal 1° gennaio 2020).
La ratio di tali disposizioni, formalmente in vigore a decorrere dal prossimo 25 marzo 2020, risiede come è noto nell’esigenza di promuovere interventi volti a sostenere ed a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile.
Per quanto attiene in particolare agli Esercenti del settore Librario, l’art. 8 della Legge n. 15/2020 prevede come è parimenti noto una sostanziale rimodulazione della vigente disciplina nazionale in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n. 128/2011 e ss. modificazioni, così come di seguito illustrato in sintesi:
– la vendita dei libri ai clienti finali, da chiunque sia eseguita e con qualsiasi modalità, è permessa con uno sconto non superiore al 5% del prezzo comprensivo di IVA, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore o dell’importatore;
– tale limite di sconto è elevato tuttavia al 15% per i soli volumi adottati dalle Istituzioni scolastiche come libri di testo, salvo restando che entrambe dette soglie massime di sconto dovranno reputarsi estese anche alle operazioni di vendita dei libri effettuate “per corrispondenza” o tramite piattaforme digitali “via web”;
– viceversa, i medesimi limiti di sconto sopra richiamati, rispettivamente del 5% in linea generale e del 15% per i soli libri di testo adottati nelle Scuole, non troveranno applicazione nei casi di vendita di libri alle Biblioteche, purché detti volumi risultino essere destinati all’uso esclusivo di tali istituzioni restandone esclusa l’ipotesi di rivendita;
– inoltre, è facoltà delle Case editrici offrire sul prezzo di vendita dei propri libri, per un solo mese all’anno escluso dicembre e per ogni marchio editoriale, uno sconto superiore al 15% ma comunque non oltre il 20% del medesimo prezzo comprensivo di IVA, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore stesso o dell’importatore;
– tale offerta è consentita in particolare nei soli mesi dell’anno che il MIBAC stabilirà con apposito Decreto, da adottare in sede di prima attuazione entro il 25 maggio 2020, salvo restando che l’offerta editoriale medesima non potrà riguardare titoli pubblicati nel semestre antecedente rispetto al mese in cui si svolga la promozione;
– è tuttavia facoltà dei Venditori al dettaglio non aderire a tali campagne promozionali indette dagli editori, fermo restando in ogni caso il diritto degli stessi dettaglianti di essere comunque informati ed aggiornati per l’eventuale partecipazione in condizioni di pari opportunità;
– è altresì facoltà dei Punti vendita, un’unica volta l’anno e durante uno dei mesi individuati nell’ambito del predetto calendario da approvare con apposito Decreto del MIBAC, offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15%;
– si intende che è vietata qualsivoglia iniziativa commerciale riconosca sconti superiori all’anzidetta soglia, ancorché preveda la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di “buoni spesa” utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali detti eventuali sconti “oltre limite” siano stati accordati;
– il competente MIBAC, di concerto con il MSE, con il MIUR e con la competente Autorità di Governo in tema di informazione e di editoria, predisporrà e trasmetterà al Parlamento un’apposita Relazione in merito agli effetti dell’applicazione delle sopra illustrate disposizioni, non prima del 25 marzo 2021.