Oggetto: Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 – Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società
Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) introduce un nuovo obbligo per i singoli amministratori di società (sia di persone che di capitali), di dotarsi di un proprio domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica Amministrazione.
In particolare, tale obbligo viene introdotto intervenendo sull’articolo 5 del D.lgs n. 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l’obbligo (già esistente per le società dal 2008) di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese.
Infatti, l’attuale sistema richiede che ogni impresa registrata comunichi al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), come “sede legale online” per l’invio e ricezione di documenti con valore legale. Il medesimo obbligo viene esteso, ora, a ciascun amministratore della società. In caso di inadempienza, per quanto attiene all’obbligo riferito alle ditte individuali e società, attualmente le camere di commercio assegnano un domicilio digitale d’ufficio, accessibile solo per la ricezione di documenti e applicano le sanzioni amministrative previste.
Il predetto obbligo di iscrivere il domicilio digitale, ovvero l’indirizzo PEC, per i nuovi amministratori di società, previsto dalla legge di Bilancio 2025, aumenta la burocrazia senza benefici chiari ed, essendo sorte notevoli criticità interpretative, rischia di creare notevoli difficoltà ed aggravi economici alle società.
Tra le principali criticità, da risolvere quanto prima, si segnalano le seguenti: i) se l’obbligo riguardi solo gli amministratori delle società costituite dal a far data dall’ 1/1/2025 o anche quelli delle società preesistenti; ii) da quando decorrano i tempi per la comunicazione al registro imprese; iii) nel caso di società con più amministratori, se l’obbligo riguardi il solo (o solo quelli) dotato di legale rappresentanza, ovvero se riguardi tutti gli amministratori; iv) in caso di amministratore che, contemporaneamente, partecipa al consiglio di amministrazione di più società, se sia sufficiente dotarsi di un unico domicilio digitale/PEC valido per qualsiasi società, ovvero se sia necessario comunicare un diverso domicilio digitale/PEC per ciascuna società nella quale si figuri quale amministratore.
Per implementare la nuova disposizione normativa, quindi, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate che risolvano i dubbi interpretativi per evitare complicazioni e oneri superflui, specialmente per le società già registrate nel registro delle imprese.
In attesa di ulteriori direttive ministeriali, vi segnaliamo quanto ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, la Camera di Commercio di Milano (che, normalmente, viene presa a riferimento per quanto riguarda gli adempimenti societari): essa ritiene obbligatoria (e tale impostazione trova la nostra condivisione) la registrazione del “domicilio digitale” o PEC degli amministratori nelle domande inviate dal 1° gennaio 2025 in poi, per le seguenti procedure:
- Iscrizione della nomina, insieme all’atto costitutivo o durante i rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo o dei liquidatori nelle società di capitali;
- Iscrizione dell’atto costitutivo o delle modifiche ai patti sociali che includano nuovi soci amministratori, soci accomandatari, amministratori o liquidatori in società di persone.
Pertanto, allo stato attuale, si ritiene che gli amministratori che possiedono già un indirizzo PEC, magari acquisito per una loro impresa individuale o attività professionale, non debbano crearne uno nuovo e non debbano, al momento, comunicare nulla, dato che l’obbligo di comunicazione decorrerà solamente dall’eventuale rinnovo della carica.