Green pass, il 6 ottobre alle 15,30 webinar di approfondimento di Confesercenti

Green pass, Confesercenti BAT comunica che dal 15 ottobre scatta l’obbligo per i lavoratori: ecco tutto quello che c’è da sapere.
Mercoledì 6 ottobre alle 15,30 webinar di approfondimento con gli esperti di Confesercenti.
Per partecipare cliccare sul link sottostante

https://us02web.zoom.us/j/85281977923?pwd=dnlDWlJZVDh4dVlvbFpDeXVFSElkZz09

“Decreto green pass” : ecco in sintesi i punti principali relativi alle regole aziendali.

1. Qualunque lavoratore – dipendente o autonomo – per accedere al proprio posto di lavoro o nel luogo in cui svolge la propria attività deve essere munito di green pass, che deve esibire a richiesta.

2. Il decreto parla di posto di lavoro o di luoghi dove l’attività è svolta: dunque, anche un lavoratore autonomo che si rechi un luogo dove presterà la propria opera deve essere provvisto del green pass. Ciò, ad esempio, riguarda un agente di commercio nel momento in cui fa ingresso nella sede del cliente (oltre che della propria azienda preponente), o un artigiano che venga chiamato per un intervento o una riparazione su un luogo di lavoro (azeinda, ufficio e così via).

3. L’obbligo del green pass riguarda anche i titolari d’azienda.

4. Il controllo del green pass spetta al datore di lavoro (o a un suo delegato), secondo modalità operative che l’azienda dovrà definire; in linea generale, il decreto prevede che “prioritariamente, ove possibile, (…) tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e che possano esservi anche verifiche a campione.

5. In assenza di green pass, l’accesso in azienda è precluso al lavoratore ed egli viene considerato assente ingiustificato: il che, però, non comporta a suo carico alcun provvedimento disciplinare, né può essere licenziato; per i giorni di assenza non gli sono dovuti né la retribuzione né qualsiasi altro compenso; non vanno versati neppure i contributi previdenziali.

6. Inoltre, per le aziende fino a quindici dipendenti è prevista una disciplina particolare che consente, a determinate condizioni, la sostituzione temporanea del lavoraore privo di green pass.

7. Salvo proroga il decreto (e quindi anche i limiti temporali delle eventuali sostituzioni) rimane in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Queste le regole essenziali e le precisazioni già emerse dopo l’approvazione del decreto. Rimangono ancora vari dubbi interpretativi (ad esempio, sulle modalità operative della sostituzione) che si auspica possano essere fugati prima del 15 ottobre e sui quali Confesercenti ha già chiesto l’intervento del governo.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Sentenza del Consiglio di Stato – Non è sufficiente la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’istanza del titolare interessato all’estensione della durata della concessione fino al 31.12.2033 per produrre gli effetti dell’art. 3, comma 2, della “legge sulla concorrenza 2021”.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10131, pubblicata ieri, 16.12.2024, “smonta” l’assunto del TAR Puglia (sent. n. 607, del 16.5 scorso), che sembrava consentire

Leggi Tutto »