Legge 25 novembre 2024 n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuove misure su consumo di alcolici e guida responsabile.

Lo scorso 14 dicembre sono entrate in vigore le nuove norme modificative di alcuni articoli del
Codice della strada.
Uno dei punti cardine della riforma riguarda l’inasprimento delle sanzioni per chi si mette alla
guida sotto l’effetto di alcol.
Per la guida in stato di ebbrezza, le multe saranno più salate e la sospensione della patente più
lunga. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, sarà obbligatorio, per un periodo di due o tre
anni, guidare solo veicoli dotati di alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il
conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero.
Riportiamo qui, per fare chiarezza, una sintesi delle nuove norme.
Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
Premesso che, ai sensi dell’art. 186, comma 1, del Codice della strada, è vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, e che, ai sensi del secondo
comma dello stesso art. 186, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
– a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e
non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) (all’accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi);
– b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (all’accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad
un anno);
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– c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l) (all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato),
nei confronti del conducente condannato per i reati di cui alle lettere b) e c), è sempre
disposto, ai sensi del nuovo comma 9-ter, che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i
codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE
DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock
conformemente alla norma EN 50436”.
Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione
medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due
anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2,
lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di
condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione
della patente di guida allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui
sopra.
Le sanzioni previste dalle lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del
conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter.
Inoltre, al codice penale sono state apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 589-bis (Omicidio stradale o nautico), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo
3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2,
lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte
di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;
b) all’articolo 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime), il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo
3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2,
lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno
una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e
da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».
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Modifiche al codice della strada concernenti l’uso del dispositivo alcolock
All’articolo 125 del Codice della strada, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE
DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69.
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla
norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle
categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è
funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso
alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco,
le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo
che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool), il titolare di
patente di guida recante i codici unionali relativi a “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68.
Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati
di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla
direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che
circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto
alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si
applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici
unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del
dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non
funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento
dell’installazione».

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