Norme in materia di attività per l’accesso alle quali occorre essere muniti di certificazione verde. Ulteriori indicazioni.
A far data dal 6 agosto 2021, per effetto del nuovo art. 9-bis del DL n. 52/2021, introdotto dal decreto-legge n. 105, del 23 luglio, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ad una serie di servizi e attività.
L’introduzione dell’obbligo di essere muniti di “green pass” per accedere a servizi e attività ha come obiettivo prioritario quello di spingere i più giovani a vaccinarsi e prevenire una pericolosa “quarta ondata”.
Sono diverse le incongruenze e le incertezze ricollegate al cosiddetto “decreto green pass”. Per questo la Confesercenti ha predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge di conversione del DL, atti a risolvere le situazioni ritenute “impercorribili” per le attività economiche o poco chiare, anche se, dal confronto con esponenti del Governo, alcune problematiche sembrano risolvibili in via interpretativa (in tal senso sono state date rassicurazioni).
A breve una apposita circolare da parte di Organi istituzionali dovrebbe meglio chiarire gliadempimenti a carico dei titolari delle attività interessate. Queste, comunque, le nostre considerazioni sugli specifici punti:
Attività soggette
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
La norma si riferisce alle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio:
riteniamo però che essa non si applichi ai servizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive. Ciò perché per l’accesso a queste ultime non è richiesto il certificato verde, e le successive lettere dell’art. 9-bis prevedono per i servizi di ristorazione annessi alle varie attività elencate specifici richiami (vedasi ad esempio lettera g), che nel caso considerato non sono presenti.
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Ci sono state date rassicurazioni circa un prossimo intervento che si occuperà del caso.
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
Come si osserva, nel caso di specie, per l’accesso alle piscine, alle palestre, ai centri benessere al chiuso anche interni alle strutture ricettive (richiamo espresso) occorre disporre del certificato verde.
– sagre e fiere, convegni e congressi;
La norma, come concepita, è di fatto inapplicabile, poiché non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all’aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati “in sede impropria” (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture “dedicate”), per i quali peraltro non è previsto l’obbligo del certificato verde. L’aspetto relativo ai controlli obbligatori metterebbe poi enti privati ed amministrazioni pubbliche organizzatori nella condizione di dover rispondere delle violazioni relative ai mancati controlli. In una situazione simile il timore è che tali manifestazioni non possano tenersi, se non in forma contingentata. La disposizione implica dunque un chiarimento inerente la non applicabilità del “green pass” a
fiere e sagre locali o comunque un urgente intervento modificativo.
Ci sono state date anticipazioni secondo cui il problema verrà positivamente risolto.
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Il “parco di divertimento” corrisponde al complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; per i parchi di divertimento non è previsto un “accesso controllato” o a pagamento, per cui l’ingresso allo spazio ove sono collocate le singole attrazioni è libero.
Il “parco tematico” è invece una specifica tipologia di parco di divertimento che non ha attualmente una precisa connotazione giuridica, ma che si sviluppa, parte al coperto e parte allo scoperto, con ingresso a pagamento. La struttura è dotata di tutti i servizi utili per l’ospitalità e lo shopping. Si tratta spesso di importanti e interessanti mete turistiche, dove trascorrere un intero week-end all’insegna del divertimento, del gioco e dello spettacolo. Si ritiene che la disposizione che assoggetta a green pass i visitatori anche dei parchi di divertimento sia inapplicabile come quella relativa a fiere e sagre locali: infatti, la mancanza di accessi controllati imporrebbe interventi di “transennamento” o contingentamento che, lungi dal supportare le finalità del decreto, si rivelerebbero sostanzialmente misure improvvide, creando assembramenti all’accesso per la verifica della disponibilità del certificato verde in capo soprattutto agli adulti, accompagnatori dei minori che, se infra dodicenni, non sono neppure soggetti all’obbligo vaccinale e dunque al possesso del “green pass”.
Anche in questo caso si attendono indicazioni governative circa l’interpretazione della norma. Nel frattempo, abbiamo presentato una richiesta di emendamento.
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
La fattispecie rende evidente come per la previsione dell’obbligo di disporre del certificato verde nel caso del servizio di ristorazione annesso ad altra attività sia necessario un apposito richiamo.
Zone di applicazione
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività richiamati siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Gli intestatari di certificato verde possono comunque spostarsi liberamente tra Regioni ed
all’interno della stessa Regione anche in eventuali zone gialle, arancioni o rosse. Abbiamo proposto che venga chiarito che gli intestatari di green pass non siano assoggettati neppure ad eventuali limiti di spostamento orari (“coprifuoco”) se previsti in zona gialla.
Soggetti interessati
Le disposizioni che implicano il possesso del certificato verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (dunque per i ragazzi al di sotto dei dodici anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Un caso a parte è quello descritto dall’art 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”) recentemente convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale i soli bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi, ma solo se con meno di sessanta partecipanti.
Modalità della verifica
La verifica delle certificazioni verdi COVID-1 è effettuata con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno scorso. Ricordiamo che:
✓ La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile (App) descritta in allegato B, paragrafo 4, al DPCM.
✓ Alla verifica sono deputati, tra gli altri:
– I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
– Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid19, nonché i loro delegati;
✓ I soggetti di cui sopra sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Il DPCM del 17 giugno sul “certificato verde” stabilisce che “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propriaidentità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
Per come è scritta, la norma non sembra implicare a carico del verificatore che non sia pubblico ufficiale l’obbligo di richiedere l’esibizione dei documenti di identità da parte degli intestatari del green pass, ponendo la richiesta quale mera eventualità e non chiarendo quale sia la conseguenza di un rifiuto da parte dell’interessato ad esibire il documento. Nel senso dell’insussistenza dell’obbligo a carico del verificatore di chiedere il documento di identità ci sono state date rassicurazioni.
Sanzioni
Con modifica all’art. 13 del DL n. 52, l’art. 4 del DL approvato il 22 luglio è intervenuto sulle sanzioni, prevedendo che anche la violazione del nuovo art. 9-bis è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.
Dunque, sia ai cittadini che ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso alle attività e ai servizi per cui è previsto il certificato verde si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000.
Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis (I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10), si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Riteniamo che nella fase iniziale dovrebbe esserci, da parte degli Organi di vigilanza, una certa tolleranza nell’applicazione delle sanzioni ai titolari delle attività economiche, in particolare per aspetti inerenti le verifiche nei casi di difficoltà tecnico-operative nel rilevare il green pass.
Obbligo del green pass per il titolare e i dipendenti
Infine, per quanto riguarda l’eventuale obbligo per il titolare e i dipendenti delle varie attività economiche di essere muniti di green pass per l’esercizio delle loro mansioni lavorative, possiamo per ora confermare che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 105 non si occupano della fattispecie, comunque “sotto osservazione” in ambito istituzionale