Nuove Linee guida della Conferenza delle regioni anti-Covid19

Linee guida Conf Regioni 22-5

Si comunica che la Conferenza delle Regioni, in data 22 maggio, ha approvato una versione aggiornata delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive che già erano state inserite come allegato (17) al DPCM del 17 maggio 2020.

Le medesime contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, e si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

L’art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020, come è noto, prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Si ritiene dunque che sia la regione l’ente cui viene assegnato il ruolo centrale nell’adozione dei protocolli o linee guida, ciò che la regione può realizzare mediante atti (ordinanze, decreti) che fanno proprie le Linee guida della Conferenza, riconoscendole tal quali e/o integrandole, oppure mediante proprie specifiche Linee guida (auspicabilmente non difformi da quelle comunque condivise nell’ambito del documento della Conferenza) .

Ciò comporta che, in caso di previsione da parte della singola regione di linee guida diverse rispetto a quelle stabilite dalla Conferenza, dovrebbe prevalere la linea regionale, adottata con proprio provvedimento.

Orbene, le Linee guida aggiornate prevedono nuove schede, relative a:

  • STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (campeggi)
  • RIFUGI ALPINI
  • ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATORI SCIENTIFICI DEL
  • ARMACO AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE CINEMA E SPETTACOLI
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • SAGRE E FIERE
  • SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Importante evidenziare quanto affermato in premessa dal documento della Conferenza, specificando che “tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Si segnala inoltre la soluzione del problema venutosi a creare in relazione agli impianti di condizionamento d’aria per effetto dell’adozione delle prime Linee guida, che prevedevano la totale esclusione della funzione di ricircolo dell’aria, impedendo il funzionamento della maggior parte degli impianti (fatta eccezione per quelli delle attività ricettive). Il nuovo documento della Conferenza prevede ora che “per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.

Con riferimento al commercio su aree pubbliche, le nuove Linee guida “alleggeriscono” le limitazioni che erano state previste per il settore, stabilendo, in relazione alle attività che si possono considerare “ordinarie” per la loro frequenza di svolgimento, una regolamentazione, di competenza dei Comuni, tale da assicurare: la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, solo se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale”.

Per le sagre e fiere viene prevista un’apposita scheda.

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