Provvedimento Direttoriale in materia di credito d’imposta per il settore tessile, moda ed accessori

La Confesercenti Provinciale BAT comunica che è stato pubblicato sul sito delle Agenzie delle Entrate, il Provvedimento Direttoriale n.236366/2022 in materia di credito d’imposta per il settore tessile, moda ed accessori.
L’agevolazione di cui sopra è stata fortemente sostenuta dalla FISMO -Confesercenti ed introdotta dal Decreto Rilancio n.34 del 2020, come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile della moda, delle calzature e della pelletteria.
Tale agevolazione si traduce in un riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il credito d’imposta è inoltre riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. Il provvedimento stabilisce che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022 è inferiore al limite di spesa. I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia a seguito delle verifiche svolte ai sensi delle disposizioni vigenti. Ricordiamo inoltre che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo”6953″.
I nostri uffici fiscali ed economici sono a disposizione per gli associati, per ulteriori chiarimenti a riguardo, considerando gli aspetti tecnico-fiscali del provvedimento.
Riteniamo di poter affermare con soddisfazione che sulle rimanenze di magazzino, la Fismo ha sempre svolto storicamente un ruolo attivo e propositivo, una presenza sindacale affidabile e coerente che ha visto premiato l’impegno profuso su questa annosa questione.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Sentenza del Consiglio di Stato – Non è sufficiente la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’istanza del titolare interessato all’estensione della durata della concessione fino al 31.12.2033 per produrre gli effetti dell’art. 3, comma 2, della “legge sulla concorrenza 2021”.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10131, pubblicata ieri, 16.12.2024, “smonta” l’assunto del TAR Puglia (sent. n. 607, del 16.5 scorso), che sembrava consentire

Leggi Tutto »