Pubblicato il decreto attuativo delle norme sugli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali. Polizze da stipulare entro il 31.3.2025. Confesercenti lavora alla predisposizione di pacchetti assicurativi per gli associati.

Vi informiamo che ieri, 27 febbraio 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del
MEF 30 gennaio 2025, n. 18, attuativo della normativa in materia di obblighi assicurativi
contro i rischi catastrofali (legge n. 213/2023, art. 1, commi 101 e seguenti).
Come è noto, sono obbligati a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da
terremoti, frane, alluvioni, esondazioni e inondazioni tutti i soggetti iscritti nel Registro delle
imprese.
I beni da assicurare sono i fabbricati e i terreni impiegati, a qualsiasi titolo, per l’esercizio
dell’attività (dunque pure se detenuti in locazione, semprechè non siano già assistiti da analoga
copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni), i
macchinari e gli impianti, le attrezzature commerciali e industriali, compresi mezzi di sollevamento,
pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
In caso di mancata stipula dei contratti di assicurazione entro il 31 marzo 2025, pur non essendo
previste sanzioni, le imprese obbligate rischiano di non ottenere contributi, sovvenzioni o
agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle
previste in occasione degli eventi calamitosi e catastrofali.
Confesercenti sta lavorando alla predisposizione, in accordo con primarie compagnie di
assicurazione, di un pacchetto di garanzie che risponda agli obblighi di legge, specificamente
riservato alle imprese associate.
Sarà nostro impegno fornirVi, nel più breve tempo possibile, una dettagliata presentazione delle
intese raggiunte, avendo cura, nel frattempo, di ottenere dai Ministeri competenti i necessari
chiarimenti su alcuni aspetti controversi della normativa.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati