VIDEO. Puglia – Nuova ordinanza: le precisazioni del direttore di Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina

A seguito dell’ordinanza n.88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” emanata dalla Regione Puglia con decorrenza da domani, sabato 27 marzo sino al 6 aprile 2021, il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina precisa quanto segue:

“Da sabato 27 marzo al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali di cui ad oggi era consentita l’apertura (come da art. 45 del DPCM 2 marzo 2021, allegato n.23) devono chiudere alle ore 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) devono rimanere chiuse per l’intera giornata tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

Pertanto, sottolinea il direttore Mario Landriscina, in questi tre giorni festivi devono rimanere chiuse di tutte le attività di vendita di generi alimentari; altresì possono rimanere aperti i fiorai.

Per quanto riguarda le Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ebbene evidenziare che da sabato 27 marzo al 6 aprile 2021, e pertanto anche nelle giornate festive del 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo), sono consentite unicamente le attività di asporto fino alle ore 18.00 come da comma 2 art. 46 DPCM 2 marzo 2021.

Dopo le ore 18.00 l’asporto continua ad essere consentito fino alle ore 22.00, ma solo ed esclusivamente tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Attenzione, la vendita per asporto dopo le 18 è consentito agli esercizi suddetti “con cucina”.
Pertanto gi esercizi con codice Ateco 56.3 non poso fare asporto dopo le ore 18.

Si raccomanda di rispettare, affiggendo idonea cartellonistica, le norme sul distanziamento sociale e del numero massimo di persone ammesse negli esercizi.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Sentenza del Consiglio di Stato – Non è sufficiente la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’istanza del titolare interessato all’estensione della durata della concessione fino al 31.12.2033 per produrre gli effetti dell’art. 3, comma 2, della “legge sulla concorrenza 2021”.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10131, pubblicata ieri, 16.12.2024, “smonta” l’assunto del TAR Puglia (sent. n. 607, del 16.5 scorso), che sembrava consentire

Leggi Tutto »