Con riferimento alle sospensioni delle attività previste per effetto del DPCM 2 marzo 2021 ed alle Ordinanze del Ministero della Salute che hanno individuato le zone rosse, all’interno delle quali vigono particolari norme restrittive e di contenimento, ricordiamo, anche per rispondere a numerosi quesiti che ci pervengono dal territorio, che, oltre alle misure restrittive previste per tutto il territorio nazionale dal Capo III del DPCM, in zona rossa:
Art. 45. Attività commerciali
– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi (in tali giorni sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).
– Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
– Il richiamo nell’allegato 23 del commercio al dettaglio ambulante di: profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati vale solo per l’attività svolta su posteggi isolati e in forma itinerante, dal momento che nei mercati sono consentite, come si è detto, esclusivamente le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
– Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Art. 46. Attività dei servizi di ristorazione
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
– Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Art. 47. Attività inerenti servizi alla persona
– Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Sono classificati fra i servizi alla persona:
96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.04.2 Stabilimenti termali
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a.
Fra tali attività sono consentite in zona rossa esclusivamente:
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attività delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Art. 4. Attività produttive
– Per lo svolgimento in sicurezza della propria attività, sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Per le attività produttive, occorre ricordare che, in vigenza del DPCM approvati durante l’anno 2020 prima dell’apertura delle “Fase 2”, le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali prevedevano che “Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3”.
Tale allegato ricomprendeva, consentendole, tra le altre:
– Le coltivazioni agricole e la produzione di prodotti animali
– La silvicoltura e l’utilizzo di aree forestali
– La pesca e l’acquacoltura
– Le attività industriali considerate essenziali
– Alcune attività di commercio all’ingrosso per determinate tipologie di prodotti
– L’attività di alberghi e strutture simili
– Le attività finanziarie e assicurative
– I servizi veterinari
– I servizi di vigilanza privata
– Le attività di pulizia e disinfestazione
– La manutenzione e riparazione di autoveicoli
– Il commercio di parti e accessori di autoveicoli
– L’attività di manutenzione e riparazione di motocicli
– La riparazione e manutenzione di computer e periferiche
– La riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
– La riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
– La riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
– L’attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Dunque, ad eccezione di quelle indicate, tutte le attività produttive, tra le quali quelle industriali, artigianali e di servizi, erano sospese.
Le attuali norme di contenimento non contemplano tali attività tra quelle sospese, dunque non esistono previsioni inerenti, ad esempio:
– le attività ricettive;
– le agenzie di viaggi;
– le attività manifatturiere e artigianali
che, dunque, devono ritenersi a stretto termine di legge consentite nel rispetto dei vari protocolli.
Non servirebbe ricordarlo, ma si sottolinea comunque che il mancato inserimento nell’allegato 23 (relativo alle sole attività commerciali) di un’attività di diverso genere (ad esempio quella di agenzia di viaggio, che rientra tra le attività di servizi) non comporta e non potrebbe comportare la sospensione della medesima.
LIMITAZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI
Va comunque considerato che, l’art. 40 del DPCM vieta ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In parte diverso quanto prevede per le zone arancioni l’art. 35, ai sensi del quale in zona arancione è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Si chiarisce, qui, che quando un servizio non risulta tra quelli sospesi ed esso non è disponibile nel proprio Comune, ci si può spostare per fruirne.
La mancata previsione di tale facoltà per la zona rossa riserva gli spostamenti ai soli motivi di necessità: ma quando usufruire di un servizio è necessario?
Secondo quanto affermato dalle FAQ del Governo, “La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Senza dubbio va considerato come motivato dalla necessità lo spostamento per acquistare generi alimentari e di prima necessità e per fruire di servizi alla persona non sospesi. In questo caso l’equivalenza è “in re ipsa”.
Ma quali servizi tra quelli diversi dalle attività commerciali o relative ai servizi alla persona possono consentire lo spostamento giustificato dai motivi di necessità?
Un’altra FAQ del Governo chiarisce che “L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Pur non essendo dunque il servizio di guida turistica inserito tra quelli sospesi, non lo si ritiene esercitabile in quanto lo spostamento per fruirne non costituisce “motivo di necessità”.
Ma basta leggere un’altra FAQ per rendersi conto di quanto il metro di giudizio sia labile:
D. È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
R. “Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità”.
Dunque, fare un test drive si configura in termini di necessità, e in quanto tale la concessionaria è autorizzata a rimanere aperta, mentre, pur non trovandosi l’attività di guida turistica fra quelle sospese, le FAQ del Governo non la considerano esercitabile in quanto non giustificata in termini di necessità.
Sulla base di tale parametro, come si comprende, è ben difficile definire quale attività formalmente non sospesa sia esercitabile in zona rossa e quale no. Resta fermo quanto suggerito dalla FAQ sopra evidenziata: la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente , ossia al Prefetto. Il quale di solito
si rivolge per questioni di omogeneità sul territorio nazionale al Ministero dell’Interno, per conoscerne le determinazioni. Su vicende “spinose” che concernono l’apertura di determinate attività di servizi, dunque, non c’è altra via che attendere le determinazioni delle Prefetture o, in ultima istanza, del Ministero dell’Interno. Sempre che una FAQ non risolva tutto.