Vendite promozionali e saldi: la posizione di FISMO Confesercenti

Il presidente di Confesercenti Puglia, Benny Campobasso In seguito alla riunione tenutasi la scorsa settimana con il gruppo tecnico delle Regioni, ed in particolare con riferimento alle questioni inerenti vendite promozionali e saldi, ha comunicato la posizione di FISMO-Confesercenti.

VENDITE PROMOZIONALI: PREVISIONE DI LIMITAZIONI A LIVELLO REGIONALE NEI PERIODI ANTECEDENTI I SALDI EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: DISCIPLINA E DATE, POSIZIONE FISMO-CONFESERCENTI

Premessa
Ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le vendite straordinarie rientrano le vendite di fine stagione (o saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), la materia del commercio è divenuta di competenza regionale. Le Regioni hanno infatti potestà legislativa piena (residuale) in tema di legislazione del commercio.
In seguito a tale distribuzione delle competenze, le Regioni hanno adottato proprie norme sulle vendite di fine stagione e sulle vendite promozionali.
Ad esempio, la Regione Toscana, nel proprio Codice del commercio (L. 23 novembre 2018, n. 62), stabilisce, come già prevedeva il D. Lgs. n. 114/98, che (art. 108) “le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione”. Quanto alle vendite promozionali, il Codice, all’art. 109, prevede che “1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie. 2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 108, non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione”.

Similmente disciplinano la materia diverse altre Regioni, mentre in controtendenza si pone sulle vendite promozionali, ad esempio, la Regione Marche, la quale, con la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22, all’art. 51, dispone che “Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo”.
In sostanza, le Marche ed alcune poche altre Regioni, diversamente dalla Toscana e dalla maggior parte delle Regioni, non prevedono limitazioni alla possibilità di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nel periodo che precede i saldi.
Invero, nessuna norma di livello statale, né euro unitaria, impedisce alle Regioni di prevedere (come fanno la Toscana e molte altre Regioni) limitazioni poste alle vendite promozionali nel periodo che precede i saldi.

Il solo art. 3 del Decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dettando “Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”, ha stabilito che, ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario”.
Le predette norme regionali, tuttavia, non dispongono divieti relativi alle vendite promozionali, ma prevedono alcune necessarie limitazioni, che si rendono indispensabili a tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale e del consumatore.
E, infatti, non vi è dubbio sull’attinenza delle vendite promozionali agli aspetti inerenti la concorrenza, se su di esse il legislatore statale è intervenuto con il Decreto-legge n. 223/2006, ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, e nell’esercizio della relativa potestà legislativa prevista dall’art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.
Tuttavia, la normativa comunitaria non distingue tra saldi e vendite promozionali, ma si limita ad intervenire in situazioni in cui i prodotti vengono posti in commercio pubblicizzando offerte speciali a prezzi scontati perché siano rispettate le regole concorrenziali e quelle sulla tutela dei consumatori. È per questo che la recentissima Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2161/UE prevede che “Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.

Dal punto di vista della legislazione interna, il nostro Paese, che fra l’altro ha recentemente recepito la Direttiva 2161, è perfettamente in linea con gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme euro unitarie.
La disciplina delle vendite di fine stagione a livello regionale consente che la pubblicizzazione delle speciali condizioni di prezzo (sconti a saldo) praticate dagli esercizi commerciali in due periodi all’anno (chiusura stagione estiva e invernale) sui prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, non conduca a violazioni delle regole sulla concorrenza tra esercizi e non ingeneri confusione né comporti la realizzazione di pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori.
Che non si verifichino “scollamenti” tra le date delle vendite di fine stagione fra le varie Regioni è assicurato poi da un Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 24 marzo 2011 (poi integrato con Accordo del 7 luglio 2016), che consente un’uniformazione delle date, pur lasciando alle Regioni la possibilità di decidere autonomamente, in relazione alle particolari condizioni territoriali.
Quanto al divieto di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei periodi (in media trenta giorni) precedenti le vendite di fine stagione, questo è perfettamente giustificato dall’esigenza di escludere che sull’intera gamma dei prodotti che formano oggetto delle vendite di fine stagione si pubblicizzino riduzioni di prezzo in modo da anticipare strumentalmente l’inizio dei saldi.

Tutto ciò predetto, la FISMO-CONFESERCENTI ritiene:
– che le vendite di fine stagione sono un momento importante e irrinunciabile per le politiche commerciali delle imprese, che attraverso esse riescono ad esitare efficientemente le merci rimaste invendute alla chiusura delle stagioni estiva ed invernale;
– che è essenziale mantenere in vigore la normativa sulla limitazione temporale dei saldi, altrimenti presentandosi il rischio tangibile di una “deregulation” pericolosa per i consumatori, facili prede di condizioni ingannevoli di vendita, e insostenibile per le stesse imprese, che tra l’altro soffrono la forte concorrenza sleale operata ai danni della “distribuzione tradizionale” dal commercio on line, e particolarmente dalle piattaforme internazionali, nonché le politiche aggressive degli outlet e della grande distribuzione, operate attraverso campagne di promozioni effettuate tutto l’anno e particolari eventi che vieppiù prendono piede, quali ad esempio il “black Friday” e simili;
– che i saldi devono essere reali, dunque devono riguardare la vendita a prezzi scontati dei prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo (come esattamente si esprime la norma originaria di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 114/98), e che la data dei saldi deve essere differita di almeno due settimane rispetto alle attuali date fissate dall’Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni, poiché non è credibile che si possano praticare prezzi di saldo sulle merci quando la stagione “normale” di vendita è ancora in corso;
– che anche prima dell’inizio dei saldi l’esercizio può effettuare vendite a prezzi ridotti a favore della propria clientela “fidelizzata”, senza di questo dare pubblicità nelle vetrine o sui media, ma potendo contattare individualmente i titolari di un rapporto con l’esercizio che abbiano espresso tale opzione;
– che le vendite promozionali – per tali intendendo quelle promozioni di prodotti effettuate dall’esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina – non possono essere soggette ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo, come previsto dal DL n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ma sono da vietare nei trenta giorni antecedenti i saldi i prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione.

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